PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Museo della produzione alimentare della regione Campania).

      1. È istituito il Museo della produzione alimentare della regione Campania, di seguito denominato «Museo», con sede in Napoli.
      2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2006 e di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007.

Art. 2.
(Finalità).

      1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) raccogliere, conservare, catalogare ed esporre materiale che si riferisce alla storia della produzione alimentare campana;

          b) promuovere iniziative e attività culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

          c) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le creazioni di giovani esponenti della produzione alimentare campana.

Art. 3.
(Organizzazione).

      1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con gli enti locali della regione Campania è individuata la struttura da adibire a sede del Museo.

 

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      2. Le modalità di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
      3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da otto membri di cui:

          a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          c) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

          d) un rappresentante del comune di Napoli, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

          e) un rappresentante della provincia di Napoli, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

          f) un rappresentante della regione Campania, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento.

      4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore della produzione alimentare della regione Campania.
      5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti gli emolumenti spettanti al consiglio di amministrazione.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2006 e in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione

 

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dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.